Caaf informa:Ristrutturazioni: sulla ripartizione della spesa
La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione (articolo 16-bis del Dpr 917/1986). Sulla base di tale presupposto, può usufruire della detrazione anche il soggetto non indicato nella documentazione, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo (circolare 20/E del 2011). L’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con tale annotazione. Non è, pertanto, possibile modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta (paragrafo 4.1 della circolare 11/E del 2014).
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