Inca informa:Cassazione su omissione contributiva
ll datore di lavoro, che non versa i contributi previdenziali, è tenuto al pagamento anche per la quota a carico dei lavoratori, senza possibilità di rivalsa successiva nei confronti di costoro. E’ quanto ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 25856 del 16 ottobre sottolineando che “le conseguenze dell’inadempimento del datore di lavoro non possono riversarsi sul lavoratore, considerando che “gli arretrati dovuti crescono nel tempo assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell’inadempimento”.
La società per azioni (ex pubblica), che ha fatto ricorso in Cassazione dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, è stata dunque condannata a pagare i contributi non versati anche per la quota parte a carico del lavoratore ricorrente, il quale aveva già ottenuto, sempre per via giudiziale, sia il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro sia il pagamento delle differenze retributive dovute, ancor prima di quest’ultimo ricorso. Un fatto che ha indotto l’azienda a sostenere, pur di limitare i danni, che l’obbligo contributivo dovesse decorrere soltanto dal passaggio in giudicato della condanna. Ma per la Cassazione tale argomentazione non è condivisibile, così come non condivisibile il richiamo alla disciplina speciale, stabilita dalla legge n. 218 del 1952, cui si è appellata l’azienda.
Secondo l’Alta Corte, infatti, “il principio fissato dall’articolo 23 della legge 218/52, avendo carattere generale nell’ordinamento previdenziale, per essere a sua volta espressione dei principi di buona fede e correttezza nell’attuazione del contratto di lavoro, trova applicazione ad un rapporto lavorativo oramai del tutto provvisto di connotati privatistici”, come è nel caso esaminato.
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