Inca informa:La Consulta su pensioni lavoratori autonomi
Anche per i lavoratori autonomi vale il principio che i contributi aggiuntivi, successivi alla maturazione del diritto a pensione, non possono determinare un assegno inferiore a quello già maturato. Il principio di “neutralizzazione” della contribuzione cosiddetta “dannosa”, già espresso in precedenti sentenze, è stato ribadito dalla Corte Costituzionale nel verdetto n. 173/2018, depositato il 23 luglio scorso, con il quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo 5, comma 1, della legge 233/1990 e dell’articolo 1, comma 18, della legge 335/1995.
In particolare, le norme censurate riguardano quella parte in cui “ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell’assicurato lavoratore autonomo, che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole” .
Il pronunciamento prende spunto dal caso di un lavoratore che ha maturato il diritto a pensione nel 2007, ma ha continuato a lavorare in forma autonoma fino al 2010 percependo però redditi inferiori a quelli precedenti. L’Inps nel calcolare l’assegno ha preso in considerazione tutto l’intero periodo lavorato, determinando un importo inferiore rispetto a quello già maturato tre anni prima.
Un paradosso che non è sfuggito all’esame della consulta: “Il sistema previdenziale – si legge nella sentenza – è certamente improntato a logiche di solidarietà e non di mera corrispettività, ma anche per il regime pensionistico dei lavoratori autonomi, iscritti all’Inps, risulta irragionevole che il versamento di contributi correlati all’attività lavorativa, prestata dopo il conseguimento del requisito per accedere alla pensione, anziché assolvere alla funzione fisiologica e naturale di incrementare il trattamento pensionistico, determini il paradossale effetto di ridurre l’entità della prestazione”.
La Corte Costituzionale ha anche definito irragionevole la tesi dell’Inps secondo la quale il lavoratore avrebbe potuto accedere al pensionamento nel 2007 e poi continuare a lavorare acquisendo successivamente il diritto a chiedere supplementi di pensione. Considerazioni che risultano “contraddittorie – è scritto in sentenza – rispetto alle stesse finalità costantemente perseguite dagli interventi normativi adottati per assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, volti a favorire il mantenimento in attività di lavoro anche (e soprattutto) per ritardare l’accesso al trattamento pensionistico e il conseguente onere a carico della finanza pubblica”.
L’orientamento dell’Inps “determina ulteriori effetti irragionevoli”, sottolinea la Corte, poiché il lavoratore, ritardando il pensionamento, non percepisce alcun supplemento di pensione e subisce “un consistente pregiudizio patrimoniale qualificabile sia in termini di lucro cessante che di danno emergente.
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