Inca informa:Previdenza professionisti
l professionista dipendente, che svolge contemporaneamente anche lavoro autonomo, ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata di lnps e di pagare i contributi previdenziali relativi ai compensi percepiti come libero professionista, anche se versa all’Inarcassa il contributo integrativo.
A distanza di un mese da una analoga sentenza (n. 30345/17), la Cassazione torna sull’argomento confermando il suo orientamento giurisprudenziale secondo il quale in questi casi, anche se il professionista versa il contributo aggiuntivo alla cassa previdenziale di categoria (Inarcassa) non può esimersi dall’obbligo di versare i contributi alla Gestione separata dell’Inps relativamente ai compensi percepiti per lavoro autonomo.
La sentenza n. 1172, pubblicata il 18 gennaio dalla sezione lavoro della Cassazione, ha rigettato il ricorso di un ingegnere, docente di ruolo, che svolgeva contemporaneamente anche un’attività come libero professionista, considerando inammissibile la sua richiesta di restituzione di quanto versato all’Inps che, secondo il professionista, si sovrapponeva al contributo integrativo verso Inarcassa.
Per i giudici di legittimità, tali versamenti non “costituiscono una posizione previdenziale”, poiché il contributo integrativo verso Inarcassa risulta dovuto da tutti gli appartenenti agli albi di ingegneri e architetti, indipendentemente dall’iscrizione al fondo di categoria.
In tali situazioni particolari si trovano quei professionisti, iscritti all’Inps, in quanto dipendenti, che pagano il contributo integrativo alla gestione previdenziale di categoria, anche se da quest’ultimo non scaturisce alcuna prestazione, non potendo risultare iscritti contemporaneamente a Inarcassa e a Inps. La Cassazione ha confermato che per i compensi derivanti da attività autonoma scatta comunque l’obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata di Inps.
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